Il dl Infrastrutture è in Gazzetta Ufficiale: novità anche sull’ordinamento portuale e il demanio marittimo

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende nota la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73, recante “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”.

Tra i punti anche l’ordinamento portuale e il demanio marittimo.

L’Articolo 6 del Decreto introduce misure urgenti volte a garantire stabilità e chiarezza nella determinazione dei criteri di adeguamento agli indici inflattivi dei canoni concessori relativi al settore portuale. Questa disposizione è fondamentale per assicurare la continuità nella gestione amministrativa ed economica del sistema portuale nazionale, nonché per sostenere gli investimenti e la competitività dell’intero settore.

L’articolo 6 fissa inoltre per legge la durata della stagione balneare dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre. L’obiettivo è uniformare su tutto il territorio nazionale il periodo durante il quale le strutture balneari, qualora aperte, devono obbligatoriamente assicurare il servizio di assistenza e salvataggio. Questa standardizzazione garantisce maggiore sicurezza per i bagnanti e chiarezza per gli operatori.

È comunque prevista una flessibilità di una settimana per gli enti concedenti nella fissazione dell’inizio e del termine della stagione balneare, in ragione delle specifiche esigenze territoriali, ferma restando la durata complessiva della stagione. Viene inoltre fatta salva la possibilità di apertura anche al di fuori della stagione balneare per le strutture che attivino il servizio di assistenza bagnanti o, in assenza di quest’ultimo, per soli fini elioterapici. Questa flessibilità riconosce le diverse condizioni climatiche e le specificità locali, permettendo un’adeguata modulazione dei servizi senza compromettere la sicurezza.

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